legge 108 - 7 marzo
1996 - disposizioni in materia d'usura
la camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
il presidente della repubblica promulga la seguente legge
articolo 1
l. l'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
"art. 644 - (usura) - chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé
o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire
sei milioni a lire trenta milioni.
alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od
altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad
altri, per la mediazione, un compenso usurario.
la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari.
sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a
tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo
alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato
per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto
alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera
di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni
di difficoltà economica o finanziaria.
per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito.
le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate
da un terzo alla metà:
1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato
di bisogno;
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di prevenzione della. sorveglianza speciale
durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal
momento in cui è cessata l'esecuzione.
nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al
presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni
che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di
denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità
anche per interposta persona per un importo pari al valore degli
interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento
dei danni".
2. l'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
articolo 2
1. il ministro del tesoro, sentiti la banca d'italia e l'ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei
cambi e dalla banca d'italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura. i valori
medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre
di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale.
2. la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto
conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto
dei ministro del tesoro, sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano
dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta ufficiale.
3. le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed
ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti
ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito
avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione
dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è
stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata
nella gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla
categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato
della metà.
articolo 3
la prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà
pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. entro i successivi centottanta
giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di
cui al comma 1 del medesimo articolo 2. fino alla pubblicazione
di cui ai comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo
644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere. sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni
di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di
una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o
altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità
del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema
bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilità. alla stessa pena soggiace chi,
fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644,
primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova
in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma
di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé
o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto
all'opera di mediazione.
articolo 4
1. il secondo comma dell'articolo 1815 dei codice civile è
sostituito dal seguente:
"se sono convenuti interessi usurari, la clausola è
nulla e non sono dovuti interessi".
articolo 5
1. nell'articolo 132, comma 1, dei decreto legislativo 1° settembre
1991, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "cinque anni".
articolo 6
1. sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. introdotto dall'articolo 2 dei
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994. n. 501.
articolo 7
1. nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis,"
è inserita la seguente: "644,".
articolo 8
1. nella lettera f) dei comma 1 dell'articolo 266 del codice di
procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia,"
sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività
finanziaria,".
2. nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis
e 648-ter dei codice penale, " sono sostituite dalle seguenti:
"dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter
del codice penale,".
articolo 9
1. nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti
indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da
cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli
articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter dei codice penale, ovvero quella
di contrabbando sono sostituiti dalle seguenti: "ovvero ai
soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività
delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle
previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice
penale, ovvero quella di contrabbando".
2. all'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono.
sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,
";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629,
630, 648-bis e 648-ter del codice penale, " sono sostituite
dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644,
648-bis e 648-ter dei codice penale, ".
articolo 10
1. nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge
possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni
di cui all'articolo 15.
articolo 11
1. prima dell'articolo 645 dei codice penale è inserito
il seguente:
" art. 644-ter. - (prescrizione del reato di usura). - "la
prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione
sia degli interessi che del capitale ".
articolo 12
1. al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
36939. nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"alla data del 1° gennaio 1990";
36940. nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data
dell'evento lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero
dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini
preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo
consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità
indicate nell'articolo 1";
36941. nell'articolo 4:
36954. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare
del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono
aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2bis";
36955. dopo il comma 2, é inserito il seguente:
36956.
"2-bis. l'ammontare del danno patrimoniale è determinato
comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. se quest'ultimo
non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo
conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale";
36957. al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante
l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei
beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti:
"comprovante che le somme già corrisposte non sono state
impiegate per fìnalità estranee all'esercizio dell'attività
in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo".
2. all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti della dotazione finanziaria dei fondo di solidarietà
per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 419 dei 1991, e successive modificazioni.
articolo 13
1. le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modifìcazionì, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui
termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore
della presente 1egge, possono essere presentate, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla stessa data.
2. per le domande relative a fatti verifìcatisi tra il 1°
gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fìssato dal
medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5 comma 2,
del citato decreto-legge n.419 dei 1991 procede al nuovo esame delle
domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto
perché presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena
di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame
delle domande sulle quali ha già formulato proposta al presidente
del consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante
nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.
articolo 14
1. e' istituito presso l'ufficio del commissario straordinario
del governo per il coordinamento iniziative anti-racket il "fondo
di solidarietà per le vittime dell'usura".
2. il fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di
durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano
attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino
di essere vittime dei delitto di usura e risultino parti offese
nel relativo procedimento penale. il fondo è surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti
della persona offesa verso l'autore del reato.
3. il mutuo non può essere concesso prima del decreto che
dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. tuttavia
prima di tale momento, può essere concessa previo parere
favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore
al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando
ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione
può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione
della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto
di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento
penale di cui al comma 2 è ancora in corso.
4. l'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla
vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli
altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. il fondo
può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche
del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la
sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per
perdite o mancati guadagni.
5. la domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al
fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona
offesa ha notizia dell'invio delle indagini per il delitto di usura.
essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo
delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento
della vittima del delitto di usura nella economia legale. in nessun
caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono
essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso
del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del
reato.
6. la concessione del mutuo è deliberata dal commissario
straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative
anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172. il commissario straordinario può procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. può
altresì valersi di consulenti.
7. i mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi
a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti
a misure di prevenzione personale. nei confronti di soggetti indagati
o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo è sospesa fìno all'esito dei
relativi procedimenti. la concessione dei mutui è subordinata
altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo
1, comma 2, lettere c) e d), del citato decreto-legge n. 419 del
1991.
8. i soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione
del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in
cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la
domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. qualora
per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione dei mutuo è sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione
del mutuo e della provvisionale ed al recupero, delle somme già
erogate nei casi seguenti:
1. se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione
al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude
con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo
a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
2. se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non
sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
3. se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del
mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
fatti verificatisi a partire dal l° gennaio 1996. le erogazioni
di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità
dei fondo.
11. il fondo è alimentato:
1. da uno stanziamento a carico dei bilancio dello stato pari a
lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere
dal 1997, al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fìni del bilancio
triennale 1996-1998. al capitolo 6856 dello stato di previsone dei
ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero di grazia e giustizia. il
ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
2. dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo
644, sesto comma, del codice penale;
3. da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. e' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio
di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. il governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
articolo 15
1. e' istituito presso il ministero dei tesoro il "fondo per
la prevenzione dei fenomeno dell'usura" di entità pari
a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di
lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. il fondo
dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "confidi",
istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli
ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni
ed associazioni riconosciute per la prevenzione dei fenomeno dell'usura,
di cui al comma 4.
2. i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai confidi
alle seguenti condizioni:
1. che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai
fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento
le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamento
a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine
a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario,
intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda
di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50
per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza
della disponibilità del confidi al rilascio della garanzia;
2. che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali
contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
3. il ministro del tesoro, sentito il ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli
esponenti dei fondi medesimi.
4. le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto
dal ministro del tesoro. lo scopo della prevenzione del fenomeno
dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione,
deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. il ministro del tesoro, sentiti il ministro dell'interno ed il
ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari
al fine di favorire l'erogazione di finanziamento a soggetti che,
pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. fatte salve le riserve di attività previste dalla legge,
le fondazioni e le associazioni per la prevenzione dei fenomeno
dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. per la gestione del fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione
dei contributi, il governo provvede, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione
costituita da rappresentanti dei ministeri del tesoro e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei dipartimento per gli affari
sociali presso la presidenza del consiglio dei ministri nonché
all'adozione del relativo regolamento di gestione. la partecipazione
alla commissione è a titolo gratuito.
9. i contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma 1.
10. all'onere derivante dall'attuazione dei comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
articolo16
1. l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione
di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari
è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito
presso il ministero dei tesoro, che si avvale dell'ufficio italiano
dei cambi.
2. con regolamento del governo adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti la banca d'italia e l'ufficio
italiano dei cambi, è specifìcato il contenuto dell'attività
di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione
e la cancellazione dall'albo, nonchè le forme di pubblicità
dell'albo medesimo. la cancellazione può essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi
violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. i requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione
nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo
109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo
vi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dei
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è
compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
6. la pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui
al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità
medesima. degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso
comma 1.
7. chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza
essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro
a venti milioni di lire.
8. le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche,
agli intermediari finanziari, ai promotori fìnanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 5 comma 5, della legge 2 gennaio
1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
9. salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio
di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di
mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie
o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività
bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due
anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.
articolo 17
1. il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione
per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito
ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal
levato protesto, la riabilitazione.
2. la riabilitazione è accordata con decreto del presidente
del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti
giustificativi.
3. avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre
reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello
che decide in camera di consiglio.
4. il decreto di riabilitazione è pubblicato nel bollettino
dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma
3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento
della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a
tutti gli effetti, come mai avvenuto.
articolo 18
1. su istanza dei debitore che sia parte offesa del delitto di
usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile,
disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione
del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento
di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto,
direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato
rinviato a giudizio. il decreto di sospensione o cancellazione perde
effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura
con sentenza definitiva.
la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana.
e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello stato.
data a roma, addì 7 marzo 1996
scalfaro
dini, presidente del consiglio dei ministri
caianiello, ministro di grazia e giustizia
visto, il guardasigilli: caianiello
decreto 23 settembre 1996
prima classificazione delle operazioni creditizie, per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dagli intermediari finanziari.
il ministro del tesoro
vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale
il ministro del tesoro, sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";
visto l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce che "la
prima classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 verra' pubblicata
entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge";
avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1, prevede la pubblicazione
della prima rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale
medio degli interessi praticati nel corso del trimestre precedente
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi
previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi;
decreta:
art. 1.
1. ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari sono individuate, tenuto conto della natura e
dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: apertura
di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti
e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali
e finalizzati, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui,
altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
art. 2.
1. la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art.
1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
2. il periodo di riferimento per la prima rilevazione dei dati e'
quello compreso tra il 1 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1996.
il presente decreto viene pubblicato nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana.
roma, 23 settembre 1996
il ministro: ciampi
decreto 22 settembre 1998.
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale
il ministro del tesoro, sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";
visti i propri decreti del 23 settembre 1996 e del 24 settembre
1997 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate
dalla banca d'italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'ufficio
italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi;
decreta:
art. 1.
1. ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee
di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti
per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni
di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
art. 2.
1. la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art.
1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
il presente decreto sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana.
roma, 22 settembre 1998
il ministro: ciampi
decreto 21 settembre 1999.
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
il dirigente generale del dipartimento del tesoro
vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale
il ministero del tesoro, sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";
visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997 e del
22 settembre 1998 recanti la classificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate
dalla banca d'italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'ufficio
italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
vista la direttiva del ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni
e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità
del vertice politico e di quello amministrativo;
atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai sensi dell'art.
2, comma 2, della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità
del vertice amministrativo;
sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi;
decreta:
art. 1.
1. ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee
di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti
per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni
di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
art. 2.
1. la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art.
1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
il presente decreto sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana.
roma, 21 settembre 1999
il dirigente generale: lauria
decreta 20 settembre 2000.
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
il dirigente generale del dipartimento del tesoro - direzione v
vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale
il ministro del tesoro, sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";
visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997, del
22 settembre 1998 e del 21 settembre 1999 recanti la classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari;
avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate
dalla banca d'italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'ufficio
italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
vista la direttiva del ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni
e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità
del vertice politico e di quello amministrativo;
atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai sensi dell'art.
2, comma 2, della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità
del vertice amministrativo;
sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi;
decreta:
art. 1.
1. ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee
di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti
per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni
di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
art. 2.
1. la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art.
1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
il presente decreto sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana.
roma, 20 settembre 2000
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