| legge 154/92 sulla trasparenza delle operazioni
bancarie
la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari
persegue l'obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali
del rapporto contrattuale e le loro variazioni, in modo da promuovere
e assicurare una corretta concorrenza nei mercati bancari e finanziari
e, soprattutto, tutelare i contraenti piu deboli dal notevole potere
contrattuale delle banche.
gli istituti di credito, pertanto, sono obbligati a fornire, nella
maniera piu dettagliata possibile, tutte le informazioni relative
alle operazioni e ai servizi offerti alla clientela; ad esempio,
e obbligatorio pubblicizzare in ciascun locale aperto al pubblico,
con avvisi sintetici, i tassi di interesse, le spese, i prezzi e
ogni altra condizione economica relativa.
in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita, sono previste
sanzioni amministrative pecuniarie. spetta alla banca d'italia il
compito di verificare che vengano rispettate le disposizioni sulla
trasparenza.
in particolare, la legge prevede che:
tutti i contratti devono essere redatti per iscritto e un esemplare
deve essere consegnato alla clientela;
le variazioni contrattuali sfavorevoli, dove previste, devono essere
comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal cicr;
il cliente ha la facolta di recedere dal contratto senza alcuna
penalita;
al cliente deve essere inviata una comunicazione completa e chiara
in merito al rapporto in essere con la banca; a tal proposito l'abi
(associazione bancaria italiana) ha previsto degli schemi contrattuali
non vincolanti che consentono alle banche di definire liberamente
le condizioni e le caratteristiche dei contratti con la clientela.
riportiamo, di seguito, un riassunto del d.lgs 385/93
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: "testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia"
titolo vi
trasparenza delle condizioni contrattuali
capo i
operazioni e servizi bancari e finanziari
art. 115
(ambito di applicazione)
1. le norme del presente capo si applicano alle attività
svolte nel territorio della repubblica dalle banche e dagli intermediari
finanziari.
2. il ministro del tesoro può individuare, in considerazione
dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme
del presente capo.
3. le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni
previste dal capo ii del presente titolo per gli aspetti non diversamente
disciplinati.
art. 116
(pubblicità)
1. in ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi
di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela
e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai
servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute
applicate per l'imputazione degli interessi. non può essere
fatto rinvio agli usi.
2. il ministro del tesoro, sentita la banca d'italia, stabilisce,
con riguardo ai titoli di stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni
massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione
dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda,
da osservare nell'attività di collocamento.
3. il cicr(90):
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità(91);
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità
della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti
comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse
e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono
sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma
1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle
offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati
nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni
e dei servizi.
4. le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
art. 117
(contratti)
1. i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti.
2. il cicr può prevedere che, per motivate ragioni tecniche,
particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto
è nullo.
4. i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo
e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente
il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere
espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente
dal cliente.
6. sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse
e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle
che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli
per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità
indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari
del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati
dal ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata
del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. la banca d'italia può prescrivere che determinati contratti
o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o
sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto
tipico determinato. i contratti e i titoli difformi sono nulli.
resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario
finanziario per la violazione delle prescrizioni della banca d'italia.
art. 118
(modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. se nei contratti di durata è convenuta la facoltà
di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni,
le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e
nei termini stabiliti dal cicr.
2. le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate
le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta,
ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate
ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto
senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del
rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
art. 119
(comunicazioni periodiche alla clientela)
1. nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115
forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto
e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa
e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. il cicr indica
il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è
inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del
cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli
estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela
si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento(92).
4. il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui
che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno ha diritto
di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque
non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni(93).
art.120
(decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi(94))
1. gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni
circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti
sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento
sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato
il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2. il cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione
di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in
essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo
in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata
nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi sia debitori sia creditori(95).
capo ii
credito al consumo
art. 121
(nozione)
1. per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio
di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto
forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga
facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta (consumatore).
2. l'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel
territorio della repubblica, nella sola forma della dilazione del
pagamento del prezzo.
3. le disposizioni del presente capo e del capo iii si applicano,
in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività
di credito al consumo.
4. le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore
ai limiti stabiliti dal cicr con delibera avente effetto dal trentesimo
giorno successivo alla relativa pubblicazione nella gazzetta ufficiale
della repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559
e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente
in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto
mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma
di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo
di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle
spese vive sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione
di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile
edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro
o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista
l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della
cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
art. 122
(tasso annuo effettivo globale)
1. il tasso annuo effettivo globale (taeg) è il costo totale
del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua
del credito concesso. il taeg comprende gli interessi e tutti gli
oneri da sostenere per utilizzare il credito.
2. il cicr stabilisce le modalità di calcolo del taeg, individuando
in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
3. nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo
attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione
deve essere incluso nel taeg.
art. 123
(pubblicità)
1. alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116.
la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione
del taeg e del relativo periodo di validità.
2. gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi
mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre
cifre concernenti il costo del credito, indicano il taeg e il relativo
periodo di validità. il cicr individua i casi in cui, per
motivate ragioni tecniche, il taeg può essere indicato mediante
un esempio tipico.
art. 124
(contratti)
1. ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117,
commi 1 e 3.
2. i contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il taeg;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il taeg
può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo
del taeg. nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente
tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi,
nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore
e non incluse nel calcolo del taeg.
3. oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al
consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi
contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto
e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà,
nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore
se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. le clausole
di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche
applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali,
queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il taeg equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro
del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del
contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in
favore del finanziatore.
art. 125
(disposizioni varie a tutela dei consumatori)
1. le norme dettate dall'articolo 1525 del codice civile si applicano
anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali
sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato
con il denaro ricevuto in prestito.
2. le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere
dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore
senza possibilità di patto contrario. se il consumatore esercita
la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa
riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità
stabilite dal cicr.
3. in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito
al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario
tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente,
ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo
1248 del codice civile.
4. nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in
mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito
concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti
del fornitore.
5. la responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche
al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti
dal contratto di concessione del credito.
art. 126
(regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)
1. i contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari
concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente
non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena
di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri
applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché
le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione
del contratto stesso. oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto.
capo iii
regole generali e controlli
art. 127
(regole generali)
1. le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso
più favorevole al cliente.
2. le nullità previste dal presente titolo possono essere
fatte valere solo dal cliente.
3. le deliberazioni di competenza del cicr previste nel presente
titolo sono assunte su proposta della banca d'italia; la proposta
è formulata sentito l'uic per i soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art.
106(96).
art. 128
(controlli)
1. al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente
titolo, la banca d'italia può acquisire informazioni, atti
e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107.
2. nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo
elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti
indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma
1 sono effettuati dall'uic che, a tal fine, può chiedere
la collaborazione di altre autorità.
3. con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2,
lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete,
inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144,
commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115,
comma 2, il cicr indica le autorità competenti ad effettuare
i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste
dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti
gli obblighi di pubblicità, il ministro del tesoro, su proposta
della banca d'italia o dell'uic o delle altre autorità indicate
dal cicr ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze,
può disporre la sospensione dell'attività, anche di
singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni(97).
titolo vii
altri controlli
art. 129
(emissione di valori mobiliari)
1. le emissioni di valori mobiliari e le offerte in italia di valori
mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire
o al maggiore importo determinato dalla banca d'italia sono liberamente
effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste
dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla
banca d'italia in conformità delle deliberazioni del cicr.
nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative
al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.
2. le emissioni di valori mobiliari e le offerte in italia di valori
mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma
1 sono comunicate alla banca d'italia a cura degli interessati.
3. la comunicazione indica le quantità e le caratteristiche
dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi
di svolgimento dell'operazione. entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione la banca d'italia può chiedere informazioni
integrative.
4. l'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni
dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle
informazioni integrative. al fine di assicurare la stabilità
e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la banca d'italia,
entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità
delle deliberazioni del cicr, vietare le operazioni non liberamente
effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione
delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi
del medesimo comma 1.
5. le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a) ai titoli di stato o garantiti dallo stato;
b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso
o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione
a organismi d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in italia di quote o titoli rappresentativi
della partecipazione a organismi di investimento collettivo situati
in altri paesi dell'unione europea e conformi alle disposizioni
dell'unione.
6. la banca d'italia, in conformità delle deliberazioni del
cicr, può individuare, in relazione alla quantità
e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente
o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie
di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate
a una procedura semplificata di comunicazione.
7. la banca d'italia può richiedere agli emittenti e agli
offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari
collocati in italia o comunque emessi da soggetti italiani. tali
segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a
comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. la banca d'italia emana disposizioni attuative del presente articolo(98).
titolo viii
sanzioni
capo i
abusivismo bancario e finanziario(99)
art. 130
(abusiva attività di raccolta del risparmio)
1. chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra
il pubblico in violazione dell'articolo 11 è punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni
a lire cento milioni.
art. 131
(abusiva attività bancaria)
1. chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra
il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
art. 132
(abusiva attività finanziaria)
1. chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più
delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma
1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. ... omissis
...(100)
2. chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico,
una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco
generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni(101).
art. 132- bis
(denunzia al pubblico ministero)
1. se vi è fondato sospetto che una società svolga
attività di raccolta del risparmio, attività bancaria
o attività finanziaria in violazione degli articoli 130,
131 e 132, la banca d'italia o l'uic possono denunziare i fatti
al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 2409 del codice civile(102).
art. 133
(abuso di denominazione bancaria)
1. l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca»,
«banco», «credito», «risparmio»
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee
a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività
bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
2. la banca d'italia determina in via generale le ipotesi in cui,
per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi
di fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono
essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.
3. chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire venti milioni. la stessa sanzione si applica a chi, attraverso
informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri
il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della
banca d'italia ai sensi dell'articolo 107(103).
capo ii
attività di vigilanza(104)
art. 134
(tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria)
1. chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito
della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla
banca d'italia, fatti
non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche,
degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde,
in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine
di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è
punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave,
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due
milioni a lire venti milioni.
2. fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre
società comunque sottoposte alla vigilanza della banca d'italia
e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto
fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire
cento milioni.
capo iii
banche e gruppi bancari(105)
art. 135
(reati societari)
1. le disposizioni contenute nei capi i, ii e v del titolo xi del
libro v del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non
costituite in forma societaria.
art. 136
(obbligazioni degli esponenti bancari)
1. chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi
natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente,
con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col
voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo,
fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.
2. le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni
di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società
facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli
atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società
medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con
altra società o con altra banca del gruppo. in tali casi
l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità
previste dal comma 1, dagli organi della società o banca
contraente e con l'assenso della capogruppo.
3. l'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita
con le pene stabilite dall'articolo 2624, primo comma, del codice
civile.
art. 137
(mendacio e falso interno bancario)
1. salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al
fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende
che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito
venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o
dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione
del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e
con la multa fino a lire dieci milioni.
2. salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge
funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché
i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere
credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne
prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso,
consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono
a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
art. 138
(aggiotaggio bancario)
1. chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate
o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare
i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque
a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene
stabilite dall'articolo 501 del codice penale. restano fermi l'articolo
501 del codice penale, l'articolo 2628 del codice civile e l'articolo
181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(106).
capo iv
partecipazione al capitale(107)
art. 139
(partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie
capogruppo)
1. l'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo
19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo
20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo
24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque
nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle
comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce false
indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.
3. la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e
la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni
in materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie
capogruppo(108).
art. 140
(comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche,
di società
appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari)
1. l'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi
1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi
1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire cento milioni(109).
2. salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque
nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false
è punito con l'arresto fino a tre anni(110).
capo v
altre sanzioni (111)
art. 141
(false comunicazioni relative a intermediari finanziari)
1. salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le
comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti
indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni(112).
art. 142
(requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari
finanziari:
omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione)
... omissis ...(113)
art. 143
(emissione di valori mobiliari)
1. l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi
2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione;
nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6
e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni(114).
... omissis ...(115)
art. 144
(altre sanzioni amministrative pecuniarie)(116)
1. nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli
18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55,
64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2
e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorità creditizie(117).
2. le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti
che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme
e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver
vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. per
la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 è applicabile
la sanzione prevista dal comma 1(118).
3. nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza
delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità
creditizie.
4. nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme
contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo
articolo 128. la stessa sanzione è applicabile nel caso di
frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo
in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall'articolo 121,
comma 4, lettera a).
5. le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti
dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla
base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato(119).
6. ... omissis ...(120)
capo vi
disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative(121)
art. 145
(procedura sanzionatoria)
1. per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile
una sanzione amministrativa, la banca d'italia o l'uic, nell'ambito
delel rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone
e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate
le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso
delle informazioni raccolte, propongono al ministro del tesoro l'applicazione
delle sanzioni(122).
2. il ministro del tesoro, sulla base della proposta della banca
d'italia o dell'uic, provvede ad applicare le sanzioni con decreto
motivato.
3. il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine
di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della
banca, della società o dell'ente al quale appartengono i
responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. il decreto di applicazione delle
altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta
della banca d'italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino
previsto dall'articolo 8.
4. contro il decreto del ministro del tesoro è ammessa opposizione
alla corte di appello di roma. l'opposizione deve essere notificata
all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato
e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello
entro trenta giorni dalla notifica. l'autorità che ha proposto
il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali
il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.
5. l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. la
corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre
la sospensione con decreto motivato.
6. la corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini
per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7. la corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria
della corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento,
anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino
previsto dall'articolo 8.
9. alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo
si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità
previsti dal decreto del presidente della repubblica 23 settembre
1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.
10. le banche, le società o gli enti ai quali appartengono
i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità
previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare
il regresso verso i responsabili.
11. alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689(123).
titolo ix
disposizioni transitorie e finali
art. 146
(vigilanza sui sistemi di pagamento)
1. la banca d'italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi
di pagamento. a tal fine essa può emanare disposizioni volte
ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti
e affidabili.
art. 147
(altri poteri delle autorità creditizie)
1. le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti
di tutte le banche che operano nel territorio della repubblica,
i poteri previsti dall'articolo 32, primo comma, lettere d) ed f),
e dall'articolo 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
art. 148
(obbligazioni stanziabili)
... omissis ...(124)
art. 149
(banche popolari)
1. le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano,
entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni
a quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 29.
2. i soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992
partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite
previsto dal comma 2 dell'articolo 30 e il valore nominale di lire
quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
3. entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività
bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in
banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino
società per azioni o banche popolari. le deliberazioni assembleari
sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni,
gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella
meno elevata. e' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
art. 150
(banche di credito cooperativo)
1. le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al
1 gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché
integrata dall'espressione «credito cooperativo».
2. le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto
dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del
presente decreto legislativo entro il 1[ gennaio 1997. le relative
modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste
dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3. le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio
1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo
33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle
azioni.
4. il comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
così come sostituito dal comma 9 dell'articolo 42 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente:
«3. alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli
2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2,
della presente legge.».
5. la banca d'italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto
dell'obbligo previsto dall'articolo 35, comma 1, alle banche di
credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere
impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
6. le disposizioni dettate dall'articolo 37 si applicano a decorrere
dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. le relative
modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste
dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
art. 151
(banche pubbliche residue)
1. l'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle
banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto
legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
art. 152
(casse comunali di credito agrario e monti di credito su pegno di
seconda categoria)
1. entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario
e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono
risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino
alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero
alla estinzione degli enti stessi. trascorso tale termine le casse
e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2. fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti
di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico
continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. a
tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente decreto legislativo.
art. 153
(disposizioni relative a particolari operazioni di credito)
1. fino all'emanazione delle disposizioni della banca d'italia previste
dall'articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la
disciplina dettata dalle norme previgenti.
2. le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché
abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione,
a eccezione delle norme che prevedono interventi della banca d'italia.
3. gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito
agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei
rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4. quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni
del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con
modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto
ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni,
dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che
a esse fanno riferimento.
5. fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo
47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di
assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.
art. 154
(fondo interbancario di garanzia)
1. al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per
il credito peschereccio, previsti dall'articolo 45, si applicano
le disposizioni dell'articolo 22 del decreto del presidente della
repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
art. 155
(soggetti operanti nel settore finanziario)
1. i soggetti che esercitano le attività previste dall'articolo
106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma
3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. l'articolo 107 trova applicazione anche nei confronti delle società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'articolo
2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'articolo
32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni
dell'articolo 106.
4. i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo
grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa
o consortile, previsti dagli articoli 29, comma 1, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106, comma 1. a essi non si applicano il
titolo v del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e
4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. l'iscrizione nella sezione non
abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari
finanziari(125).
5. i soggetti che esercitano professionalmente l'attività
di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi
di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106, comma 1. a tali soggetti si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma
6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità,
e 111. l'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari. il ministro del
tesoro, sentiti la banca d'italia e l'uic, emana disposizioni applicative
del presente comma individuando, in particolare, le attività
che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute.
il ministro del tesoro detta altresì norme transitorie dirette
a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197(126).
6. i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza
fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme
di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare
a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere
marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative
e dei limiti quantitativi determinati dal cicr(127).
art. 156
(modifica di disposizioni legislative)
1. l'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito
dal seguente:
«art. 10 - (doveri del collegio sindacale)
1. ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali,
i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza
delle norme contenute nel presente decreto. gli accertamenti e le
contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle
norme di cui al capo i del presente decreto sono trasmessi in copia
entro dieci giorni al ministro del tesoro. l'omessa trasmissione
è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa
da lire duecentomila a lire due milioni.»
2. la lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio
1991, n. 52, è sostituita dalla seguente:
«c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario
disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio
1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività
di acquisto di crediti d'impresa.»
3. l'articolo 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n.
349, è sostituito dal seguente:
«per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 9,
primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo
25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. si applica l'articolo
145 del medesimo testo unico.»
4. l'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è
sostituito dal seguente:
"articolo 213. - gli oggetti non riscattati entro trenta giorni
dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo
le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura
civile, ovvero con altro provvedimento proposto dall'agente e approvato
dall'autorità di pubblica sicurezza"(128).
5. il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del presidente della repubblica
31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:
"3. le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano
le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che
li disciplinano"(129).
6. l'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
sostituito dal seguente:
"articolo 58 (obbligazioni delle società cooperative).
- 1. le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e
seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo
di certificazione secondo le modalità previste dall'articolo
15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a
quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione
cooperativa"(130).
7. nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n.
489, le parole: "sentita la banca d'italia" sono soppresse(131).
art. 157
(modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)
1. l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«art. 1 - (ambito d'applicazione)
1. le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo
1983, n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari
iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo
v del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato
ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, nonché alle società esercenti altre attività
finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello
stesso testo unico.
2. il ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel
comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione
del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività
di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti
nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione
finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di
evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato.
3. ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione
di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni
caso considerata attività finanziaria.
4. per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal
comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto
riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa,
con disposizioni emanate dalla banca d'italia d'intesa con la commissione
nazionale per le società e la borsa (consob).»
2. l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«3. ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle
ipotesi previste dall'articolo 59, comma 1, lettera a), del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.»
3. l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«art. 5 - (poteri delle autorità)
1. gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni
che la banca d'italia emana relativamente alle forme tecniche, su
base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni
dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità
e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
2. i poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche,
le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite
dal presente decreto nonché per l'adeguamento della disciplina
nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti
comunitari.
3. nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della
banca d'italia sono emanate d'intesa con la consob. per le società
previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della banca
d'italia sono emanate sentita la consob. per le società previste
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla
banca d'italia d'intesa con la consob, tenendo conto della specialità
della disciplina della legge stessa.
4. gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente
articolo sono pubblicati nella gazzetta ufficiale della repubblica
italiana.»
4. l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«3. le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso
alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi
bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.»
5. l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«1. in alternativa a quanto disposto dall'articolo 18, le
partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è
esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento
a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato
nel presente articolo. si ha influenza notevole quando l'impresa
partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria della partecipata.»
6. la lettera b), del comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente:
«b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte
a influenza notevole ai sensi dell'articolo 19, comma 1, possedute
direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la
sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo
esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;»
7. l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato.
8. l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«art. 25 (impresa capogruppo)
1. agli effetti dell'articolo 24 è impresa capogruppo:
a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo
di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo
64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato
da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio
consolidato.
2. restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società
che abbiano emesso titoli quotati in borsa.»
9. l'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato.
10. l'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«5. le imprese capogruppo di cui all'articolo 25 che operino
anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del
comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio
consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti
delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia. restano salve le disposizioni
riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli
quotati in borsa.»
11. l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato.
12. l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«art. 28 - (imprese incluse nel consolidamento)
1. sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese
che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate,
ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una
delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività
strumentale, come definita dall'articolo 59, comma 1, lettera c),
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 2.
l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di
un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include
nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.»
13. l'articolo 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«art. 45 - (sanzioni amministrative pecuniarie)
1. per la violazione dell'articolo 3 del capo i; delle disposizioni
del capo ii, sezioni i, ii, iii e v; delle disposizioni del capo
iii, sezioni ii e iv; dell'articolo 41 del capo iv; degli articoli
42, comma 1, 43 e 46 del capo v, nonché degli atti di cui
all'articolo 5 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
in enti creditizi e finanziari.
2. si applica l'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia. 3. con riferimento ai soggetti previsti nell'articolo
1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano
solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.»
|